In tempi di scudo fiscale può essere utile conoscere la procedura necessaria per trasferire in Italia la sede di una società costituita all’estero. In realtà, è un tema valido in ogni momento, ma non c’è dubbio che è proprio in questi mesi che si stia assistendo ad una massiccia fuga verso l’Italia di società costituite altrove.
è interessante notare come le nazioni di provenienza più frequenti non sono sperdute isole Caraibiche o Atolli Polinesiani, bensì i nostri “vicini di casa”: Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein e, soprattutto, Lussemburgo.
Il trasferimento della sede Estera non è tanto traumatico, la procedura passa attraverso la decisione della scelta di quale legislazione dovrà essere adottata dopo il trasferimento in Italia.
Una volta scelto, bisogna ovviamente ottemperare a tutti gli obblighi che la nostra legge prevede.
Per prima cosa, occorre che l’assemblea dei soci (o l’organo equivalente, secondo la legislazione straniera) deliberi sul trasferimento, e qui occorrerà seguire la legge del Paese interessato.
Ma tale delibera dovrà necessariamente contenere anche le decisioni rilevanti per la nostra legislazione: per esempio, occorrerà assicurare che il capitale sociale raggiunga il minimo stabilito dal codice civile per le varie tipologie di società di capitali, occorrerà costituire, quando obbligatorio, il collegio sindacale e così via.
Esiste però un’altra soluzione, più lunga ma più pratica: si lascia che l’assemblea decida solamente il trasferimento in Italia, dopodiché toccherà ad un notaio italiano scendere in campo e provvedere a redigere le modifiche statutarie necessarie per adeguare la società alle nostre norme, modifiche che saranno varate in seguito da una seconda assemblea dei soci. La strada è un po’ più lunga, ma in genere è meno soggetta ad errori.
In ogni caso, al notaio italiano dovrà giungere una copia dell’atto di trasferimento redatto all’estero (con allegata una copia in lingua italiana) e con in calce un’attestazione di un’autorità straniera a ciò preposta che certifichi l’autenticità del documento: quest’attestazione discende da convenzioni internazionali ed è nota come “apostille”.
Ci sono comunque, dei accordi comunitarie per la libera circolazione di documenti anche privi di apostille. Altri Stati, invece, come i Paesi arabi e latinoamericani, non aderiscono a tali convenzioni internazionali: in questi casi è necessario che l’autenticità del documento sia attestata dalle nostre autorità diplomatiche presso la nazione interessata.
Infine, occorrerà iscrivere la società alla Camera di Commercio competente e attribuirle partita IVA e codice fiscale.
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